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Abstract: . . . particolare le ASL) per richiedere l’assistenza. È all’ASL che bisogna rivolgersi per conoscere la documentazione da presentare per ottenere l’assistenza domiciliare. Possono richiederla le persone di qualunque età, non deambulanti, affette da malattia temporaneamente o permanentemente invalidante e impossibilitate ad accedere ai servizi o alle strutture ambulatoriali. UN CONSIGLIO: MUOVERSI PER TEMPO Il sistema sanitario nazionale fatica a fronteggiare la richiesta di assistenza e i tempi di attesa per ricevere risposta alle proprie richieste possono dilatarsi notevolmente. È bene quindi cominciare a richiedere informazioni sulla documentazione necessaria in anticipo. L’Asl, l’ospedale o il medico di famiglia possono fornire utili consigli in merito. Page 14 14 I diritti del malato * Chi è colpito da un tumore ha diversi diritti. Tra i più importanti: PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell’“invalidità civile” a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo. Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica: 11%: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l’asportazione del tumore . La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata – da voi o da un vostro familiare – all’Ufficio Invalidi Civili della ASL della vostra zona. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Se a causa della malattia il paziente ha anche problemi di deambulazione o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988; D. lgs. 509/1988). *Fonte AIMAC Page 15 15 PERMESSI DI LAVORO Secondo quanto stabilito dalle leggi 104/1992 e 53/2000 e dai decreti legislativi 509/1988 e 151/2001, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità o di “handicap in situazione di gravità”, potrete usufruire di permessi lavorativi per curarvi e la stessa facoltà è concessa anche al familiare che vi assiste. L’art. 33 della L. 104/1992 fissa i limiti di permesso retribuito come segue: – per il lavoratore con disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili – per il familiare: 3 giorni mensili. Se vi è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, avrete diritto a 30 giorni all’anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con il vostro stato di invalidità (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D. lgs. 509/1988). Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla vostra categoria. Per ottenere . . . --3000,1,1500,3096,19440
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