|
Abstract: . . . fumo involontario è una causa di cancro del polmone nei non fumatori? e per inserire quindi tale condizione di rischio nel gruppo 1. Queste autorevoli conclusioni scientifiche sono state condivise pure dalla Commissione Scientifica, costituita in base alla previsione dell?art. 10 del D.L.vo 38/2000, che ha curato la stesura dell?Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia in base all?art. 139 del Testo Unico4. La Commissione ha incluso il ?fumo passivo? come agente causale del tumore del polmone nella Lista III, Malattie la cui origine lavorativa è possibile. La Tutela assicurativa INAIL per le malattie non tabellate La tutela assicurativa delle malattie non ricomprese nella Tabella della Malattie Professionali (Allegato n. 4, D.P.R. n. 336/1994) e per le quali viene considerata ammissibile l?ipotesi si tratti di forme morbose secondarie all?esposizione a rischi lavorativi ha trovato i presupposti legislativi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio . . . . . . la circostanza dirimente per ammettere la natura professionale della forma morbosa tumorale polmonare è la condizione di non fumatore del paziente, come sopra evidenziata. Non è, d?altra parte, risultata familiarità per patologia di natura tumorale Per contro appare ampiamente documentata una esposizione lavorativa a fumo passivo che, per durata ed intensità, soddisfa i requisiti ammessi dalla Letteratura internazionale per configurare un rischio idoneo a determinare l?insorgenza della neoplasia polmonare . Sulla base di tali premesse il medico INAIL della Sede competente ha espresso un parere di indennizzabilità del caso come malattia professionale non tabellata. Tali conclusioni sono state condivise dalla Sovrintendenza Medica Regionale INAIL e quindi dalla Sovrintendenza Medica Generale INAIL che ha pure acquisito parere specialistico pneumologico. In particolare la Sovrintendenza Medica Generale INAIL ha ritenuto che ??le condizioni suddescritte orientano a riconoscere nello specifico . . . . . . misura del 57% e con coefficiente d?indennizzo del 0,8. CONCLUSIONI Coerentemente con il progredire delle conoscenze in campo epidemiologico che hanno portato lo IARC a riconoscere il fumo passivo come cancerogeno inserito nel gruppo 1, l?INAIL, in presenza di elementi oggettivi che consentivano di riconoscere in modo inequivoco il rischio lavorativo specifico e dopo l?esclusione di altre possibili cause extralavorative, ha ammesso alla tutela assicurativa il primo caso di cancro del polmone da fumo passivo. È il primo caso in Italia e, per quanto riguarda la specifica forma tumorale ( polmone ), non risultano in Letteratura altri casi in altri Paesi. Il caso in esame è il risultato dello sforzo che l?INAIL, attraverso tutte le sue articolazioni a livello centrale e periferico, compie per far emergere dal sommerso le forme morbose per le quali viene spesso misconosciuta l?origine professionale. BIBLIOGRAFIA IARC Monographs (Vol 38) ?Tobacco Smoking? (1986). Forastiere F., Lo Presti E., . . . --3000,3,500,3227,15541
|